Il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso dell’Olimpia Umbria relativo alla gara disputata il 6 settembre. La partita era terminata con un netto 5-1 in favore del Valdipierle, ma la società ospite aveva contestato la regolare partecipazione di un calciatore della formazione avversaria.
L’Olimpia Umbria aveva presentato un preavviso di reclamo il 7 settembre, seguito dal ricorso ufficiale il giorno successivo. Al centro della contestazione la posizione di Federico Buzzi, schierato dal Valdipierle nonostante una giornata di squalifica che il calciatore doveva ancora scontare nella stagione 2026-2027.
La squalifica di Federico Buzzi
Secondo quanto riportato nel provvedimento del Giudice Sportivo, la sanzione a carico di Buzzi derivava da un provvedimento disciplinare emesso nel corso della precedente stagione sportiva.
La giornata di squalifica ancora da scontare era stata indicata nel comunicato CRU n. 27 del 4 settembre 2026, con riferimento al comunicato n. 223 del 19 maggio 2026. Il calciatore, quindi, non avrebbe potuto essere utilizzato nella gara contro l’Olimpia Umbria.
Dopo aver esaminato il reclamo e verificato la posizione del giocatore, il Giudice Sportivo Territoriale ha stabilito che Federico Buzzi non poteva partecipare alla partita. Una circostanza che ha determinato l'accoglimento dell'istanza presentata dalla società ospite.
Dal 5-1 sul campo allo 0-3
La conseguenza disciplinare è stata pesante per il Valdipierle. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto alla società la sanzione della perdita della gara, fissando il risultato ufficiale sullo 0-3 in favore dell’Olimpia Umbria.
Cambia così completamente il verdetto della partita. Il Valdipierle aveva dominato sul campo, chiudendo la sfida con cinque reti realizzate e una sola subita, ma il risultato sportivo viene ora cancellato dal provvedimento disciplinare.
Per l’Olimpia Umbria arrivano invece tre punti che modificano anche la lettura della prima giornata di campionato. La squadra, dopo aver perso sul terreno di gioco, si vede assegnare ufficialmente la vittoria a tavolino per 3-0.
Restituita la tassa reclamo
Il provvedimento del Giudice Sportivo contiene anche una seconda disposizione relativa al ricorso. Considerato l'accoglimento del reclamo presentato dall’Olimpia Umbria, viene infatti disposta la restituzione della tassa reclamo alla società.
La sfida Valdipierle-Olimpia Umbria passa quindi definitivamente dal 5-1 maturato sul campo allo 0-3 stabilito dal Giudice Sportivo. Una decisione determinata esclusivamente dalla posizione disciplinare di Federico Buzzi, che doveva ancora scontare una giornata di squalifica.







