Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, nella riunione del 3 settembre 2026, ha assunto la decisione relativa al deferimento del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di Fabio Mancini e della società A.S.D. Fabro Valdichiana.
Il procedimento riguardava un episodio avvenuto durante una gara, nel quale il dirigente del Fabro Valdichiana si sarebbe avvicinato a un calciatore avversario già espulso. La Procura Federale aveva chiesto tre mesi di inibizione per Mancini e 300 euro di ammenda per la società. Il Tribunale ha invece ridimensionato entrambe le richieste.
Fabro Valdichiana, il procedimento davanti al Tribunale Federale
Il procedimento, come riportato nel comunicato ufficiale, nasce dal deferimento della Procura Federale Interregionale dell’11 agosto 2026. Il dirigente Fabio Mancini e la società Fabro Valdichiana erano chiamati a rispondere degli addebiti contenuti nell’atto di deferimento.
“All’udienza di trattazione del 03/09/2026 sono presenti: l’Avv. D’UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC ed il Sig. Fabio Mancini nonché il Sig. Valter Giulivi, Presidente della Società A.S.D. Fabro Valdichiana, i quali concludono come segue.”
La Procura Federale, in sede di udienza, aveva quindi formulato le proprie richieste sanzionatorie.
“Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:
- Al Sig. Fabio MANCINI l’inibizione per tre mesi;
- Alla società Fabro Valdichiana l’ammenda di €. 300,00.”
I deferiti, invece, hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento.
“I deferiti si riportano alle memorie difensive in atti e chiedono il loro proscioglimento.”
L’episodio contestato a Fabio Mancini
Il Tribunale ha quindi ricostruito l’episodio sulla base degli atti ufficiali e degli elementi raccolti durante le indagini della Procura Federale.
“Sulla base degli atti ufficiali, compresi gli esiti delle indagini svolte dalla Procura Federale, emerge in maniera indiscutibile che al 34° minuto del Primo Tempo circa il dirigente del Fabro Valdichiana, Fabio Mancini, usciva dall’area tecnica e si avvicinava al calciatore Rossi, già espulso dal Direttore di gara.”
Secondo la ricostruzione contenuta nella decisione, il dirigente avrebbe raggiunto il calciatore per redarguirlo dopo un gesto compiuto in seguito all’espulsione.
“Giunto in prossimità del suddetto calciatore il Mancini lo insultava per redarguirlo del gesto appena posto in essere dal calciatore medesimo, consistito nel colpire un oggetto posto in prossimità del terreno di gioco in segno di stizza per l’espulsione subita.”
Il Tribunale sottolinea inoltre che questo episodio sarebbe stato sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni dell’arbitro e dagli altri soggetti ascoltati dalla Procura Federale.
L’ipotesi di aggressione e le testimonianze
Una parte della vicenda riguardava anche la presunta aggressione nei confronti del calciatore Rossi. Su questo punto, però, il Tribunale ha evidenziato alcune differenze tra le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini.
“Quanto alla presunta ”aggressione” che sarebbe stata posta in essere dal dirigente Mancini nei confronti del calciatore Rossi, le dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale non sono invece univoche, in quanto alcune riferiscono che il Mancini avrebbe strattonato il calciatore all’altezza del collo, mentre altre che avrebbe afferrato la maglietta del calciatore all’altezza del collo.”
Nel comunicato viene poi riportata anche la testimonianza del dirigente dell’Alfina Riccardo Bellocchi, indicato come in servizio presso la Polizia di Stato.
“Il dirigente dell’Alfina, Riccardo Bellocchi, in servizio presso la Polizia di Stato, riferisce invece che il Mancini cercava di aggredire verbalmente e fisicamente il calciatore.”
La decisione del Tribunale Federale Territoriale
Dopo aver valutato gli elementi raccolti, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova dell’insulto rivolto al calciatore e di un atteggiamento quantomeno minaccioso. Non è stata invece accolta nella sua forma più grave la ricostruzione relativa alla presunta aggressione fisica.
“Sulla base degli elementi di cui sopra, il Tribunale ritiene che possa sostanzialmente ritenersi raggiunta la prova che il Mancini abbia sicuramente insultato il calciatore Rossi, ponendo in essere altresì un atteggiamento quantomeno minaccioso nei confronti di quest’ultimo.”
La condotta è stata ricondotta dal Tribunale all’articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alla condotta antisportiva.
“Per tale comportamento, riconducibile nella condotta antisportiva di cui all’art.39 CGS, si ritiene congrua l’applicazione della sanzione minima di un mese di inibizione nei confronti del Mancini e di €. 100,00 di ammenda a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva.”
Fabro Valdichiana, queste le sanzioni definitive
La decisione finale riduce quindi sensibilmente le richieste formulate dalla Procura Federale. Per Fabio Mancini l’inibizione passa dai tre mesi richiesti a un mese, mentre per il Fabro Valdichiana l’ammenda viene ridotta da 300 a 100 euro.
“Il Tribunale dichiara la responsabilità del Sig. Fabio Mancini e della società Fabro Valdichiana per l’effetto dispone applicarsi, le seguenti sanzioni:
- Inibizione di un mese al Sig. Fabio Mancini;
- Ammenda di €. 100,00 alla società Fabro Valdichiana.”
Il provvedimento riguarda dunque sia il dirigente sia la società, con il Fabro Valdichiana chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
La decisione è stata assunta dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall’Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall’Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti.
La vicenda si chiude quindi con una sanzione di un mese per Fabio Mancini e di 100 euro per il Fabro Valdichiana, formazione che nella stagione 2026/2027 prenderà parte al campionato di Seconda Categoria.








