Nuova mazzata per il Città di Castello Calcio, che dovrà scontare un’ulteriore penalizzazione di 5 punti inflitta dal Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’avvocato Francesco Temperini. La decisione si somma ai 5 punti con cui la squadra tifernate aveva già iniziato il campionato, complicando ulteriormente la rincorsa salvezza.
Dopo il successo ottenuto all’esordio contro la San Marco Juventina, la classifica dei biancorossi recita adesso -7 punti. Un altro colpo durissimo per l’ambiente e per i tifosi, che speravano di partire con un entusiasmo diverso.
IL DISPOSITIVO INTEGRALE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall’Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall’Avv. Claudia Gillosi e dall’Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua riunione del 11 Settembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni: nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 4421/1059pfi24-25/PM/ag del 18.08.2025.
NEI CONFRONTI DI
- Fabio Calagreti all’epoca dei fatti Presidente della Società deferita; - Soc. AC Città di Castello SSDARL.
per rispondere dell’addebito di cui all’atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.
FATTO
Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Calagreti e la Società AC Città di Castello SSDARL per rispondere dei fatti addebitati nel deferimento medesimo. All’udienza di trattazione del 11.09.2025 sono presenti: l’Avv. Edoardo D’Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l’Avv. Francesco Cosentino per la Società AC Città di Castello SSDARL, come da procura in atti; seppur regolarmente convocato non è presente il Sig. Fabio Calagreti.
Il rappresentante della Procura Federale si riporta al deferimento e chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni: - 10 mesi di inibizione per il sig. Fabio Calagreti; - € 800,00 di ammenda e 5 punti di penalizzazione per la società Città di Castello SSD Arl da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025-2026.
L’avv. Francesco Cosentino rappresenta la circostanza che l’attuale Presidente della Società, Sig. Matias Ernesto Bergoglio, è stato nominato quando il termine di 30 giorni per l’adempimento dei lodi in questione era già spirato e, in ogni caso, si è subito adoperato per il pagamento di tutti i tesserati oggetto del deferimento; chiede pertanto applicarsi la causa di giustificazione della forza maggiore e conclude in via principale per il proscioglimento e in via subordinata per l’applicazione di tutti i benefici previsti dal C.G.S..
Ciò premesso, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta in data odierna, osserva quanto segue: Quanto al Calagreti, Presidente della Società all’epoca dei fatti, la responsabilità del deferito è documentale e non contestata dal medesimo incolpato, il quale peraltro non ha svolto attività difensiva né è comparso in udienza; per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, tenuto conto del fatto che il mancato pagamento riguarda cinque tesserati e i rispettivi lodi, si ritiene congruo irrogare al Sig. Calagreti l’inibizione di dieci mesi. Per quanto riguarda la Società AC Città di Castello SSDARL, il Tribunale ritiene che nella fattispecie scrutinata non possa ricorrere l’ipotesi scriminante della forza maggiore invocata dalla difesa, in ragione del fatto che alla società è contestata la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dal Presidente pro tempore Sig. Fabio Calagreti, come descritto nel capo di incolpazione; della condotta tenuta dall’attuale Presidente si può tenere conto solo nella quantificazione della sanzione pecuniaria.
Pertanto si ritiene congruo applicare alla Società AC Città di Castello SSDARL le seguenti sanzioni: - 5 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Euro 600,00 di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale applica agli incolpati le seguenti sanzioni: - al Sig. Fabio Calagreti 10 (dieci) mesi di inibizione; - alla Società AC Città di Castello SSDARL Euro 600,00 di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026. Così deciso in Perugia il 11.09. 2025.
IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Avv. Francesco Temperini Presidente Avv. Claudia Gillosi Avv. Maurizio Lorenzini







