LA SESTESE FA RICORSO - Lamenta un errore tecnico
Fa ricorso la Sestese dopo essere stata eliminata appena ieri dagli spareggi play off ad opera del Cannara.
QUESTO IL REGOLAMENTO DIFFUSO DALLA LND
Si rammenta che alle gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, comprese quelle degli eventuali abbinamenti previsti fra squadre dello stesso Comitato Regionale, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. L’inosservanza della predetta disposizione, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Si ricorda, altresì che nel corso di tutte le gare è consentita, in qualsiasi momento, la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (art. 74 delle N.O.I.F.) Si fa presente, che come previsto dal Comunicato Ufficiale N. 29/A pubblicato della F.I.G.C. il 18 luglio 2024, integralmente riportato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 53 di pari data, alle due squadre finaliste è consentito di utilizzare un calciatore in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.
Si ricorda che per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.
QUESTO UN ESTRATTO DEL RICORSO DEL CLUB TOSCANO:
«Al termine dei 90' la gara Cannara-Sestese era in perfetta parità con l'andata ed era pertanto necessario disputare i tempi supplementari e la Sestese Calcio aveva effettuato a tale momento 4 sostituzioni. Nell'intervallo tra la fine della gara e l'inizio dei supplementari l'allenatore della Sestese, insieme al dirigente accompagnatore, ha preannunciato all'arbitro, alla presenza del Quarto ufficiale, la volontà di voler effettuare nei tempi supplementari la 5^ e 6^ sostituzione, ma l'arbitro ha risposto che "la sesta sostituzione era in realtà vietata dal regolam,ento e sarebbe stato possibile effettuarla solo dopo la fine dei tempi supplementari se dovevano essere battuti i rigori".
Tali affermazioni sono state condivise anche dal Quarto Ufficiale di gara. Nell'intervallo fra il primo e secondo tempo supplementare, la suddetta richiesta è stata reiterata all'arbitro, ma sia quest'ultimo che il Quarto ufficiale hanno confermato la versione precedente.
A questo punto l'allenatore della Sestese non ha effettuato la 6^ sostituzione e ha disposto la sostituzione per la battuta dei calci di rigore. Al momento di effettuare tale sostituzione però, i dirigente della Sestese presenti in tribuna hanno urlato ai presenti in campo di non effettuare la sostituzione perché contraria al regolamento e quindi non si è più concretizzata.
Tutto quanto esposto ha determinato un grave danno alla Sestese e tutto ciò ha inciso sul risultato finale perché poter effettuare una sostituzione in meno ha impedito di fare i cambi programmati sia per la gara che per i rigori.
Tale evidente errore tecnico ha influito sul risultato della gara, creando un vulnus illecito nel potere decisionale di ogni allenatore al fine di effettuare le sostituzioni secondo i propri dettami tattici, e per questo chiede che ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. c) CGS venga annullata la gara in esame ed ordinata la sua ripetizione.»