Come ricordete nei giorni immediatamente successivi alla prima giornata di campionato del girone B di Prima categoria,
il Passignano aveva contestato l'annullamento di un proprio gol sottolineando che potesse trattarsi di un errore tecnico.
Questo il responso del Giudice sportivo.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 7/ 9/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 9/2025 PASSIGNANO - VALDIPIERLE
- VISTO il preavviso di reclamo presentato dal F.C.D. Passignano con PEC del 8.9.2025 in relazione alla gara F.C.D. Passignano - Valdipierle del 7.9.2025 valevole per il Campionato di 1^ categoria - Girone D;
- VISTO il successivo ricorso del 9.9.2025 (pervenuto a Questo G.S. nonostante impropriamente indirizzato alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale) con il quale la F.C.D. Passignano ha chiesto la ripetizione della gara deducendo la sussistenza di due errori da parte dell’Arbitro a proprio danno;
CONSIDERATO
- CHE la F.C.D. Passignano deduce la sussistenza di due errori valutativi da parte dell’Arbitro;
- CHE una gara può essere ripetuta solo quando ricorra un errore tecnico riconosciuto come tale dal Direttore di gara, mentre non possono essere ritenuti rilevanti eventuali errori di valutazione;
- CHE dal referto arbitrale non risulta che siano stati compiuti dal Direttore di gara errori tecnici tali da determinare la ripetizione della gara.
P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale
- RESPINGE il reclamo proposto dalla dal F.C.D. Passignano con PEC del 9.9.2025 in relazione alla gara F.C.D. Passignano - Valdipierle del 7.9.2025 valevole per il Campionato di 1^ categoria - Girone D.
- OMOLOGA il risultato della predetta gara per come riportato nel referto arbitrale.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Così deciso in Perugia il 17 settembre 2025