Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall’Avv. Francesco Temperini (Presidente), dall’Avv. Paolo Cutini e dall’Avv. Claudia Gillosi (Componenti), nella sua riunione del 29 maggio – 05 giugno 2025, ha assunto le seguenti decisioni: Deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 26193/619pfi 24-25/PM/IZ del 30.04.2025
NEI CONFRONTI DI
- Sig. Paolo Cangi
- Soc. AC Città di Castello SSDARL
FATTO
Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Paolo Cangi e la società AC Città di Castello SSDARL per i fatti addebitati. All’udienza di trattazione del 29/05/2025 sono presenti:- l’Avv. Edoardo D’UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC;
- il Sig. Paolo Cangi in proprio.
Richieste della Procura Federale:
- Per il Sig. Paolo Cangi: sei mesi di inibizione;
- Per la società AC Città di Castello SSDARL: €600,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2025/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che l’addebito mosso agli incolpati sia fondato. È documentalmente provata – e non contestata – la mancata corresponsione all’allenatore Sig. Antonio Armillei, da parte della società Città di Castello SSDARL, della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. N. 2425.47 del 03.12.2024, comunicato con PEC il 06.12.2024. La Società non ha svolto attività difensiva né è comparsa in udienza. Il Sig. Paolo Cangi, invece, presente in udienza, respinge l’addebito, sostenendo di aver ceduto il 100% delle quote societarie in data 09.12.2024, pattuendo che l’obbligo di pagamento spettasse all’acquirente. Tuttavia, il Tribunale rileva che non vi è prova documentale di quanto affermato da Cangi. Dalle risultanze ufficiali risulta che il Sig. Paolo Cangi ha cessato la carica di Presidente solo il 03.02.2025, ben oltre i 30 giorni concessi per l’adempimento del lodo. Pertanto, il Tribunale ritiene fondata la violazione degli artt. 4, comma 1 e 37, commi 6 e 7 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 5 delle N.O.I.F., da imputarsi a Paolo Cangi, con inibizione di 6 mesi. Inoltre, si afferma la responsabilità diretta della società AC Città di Castello SSDARL ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S.. Alla società viene inflitta la sanzione di €600,00 di ammenda e un punto di penalizzazione nella stagione 2025/2026. Il Tribunale sottolinea che, secondo l’art. 44, comma 5 C.G.S. e l’art. 8, comma 1, lett. g), la sanzione deve essere effettivamente afflittiva. Poiché il Città di Castello ha già subito la retrocessione nella stagione 2024-2025, il punto di penalizzazione dovrà essere scontato nella stagione successiva per garantirne la reale efficacia punitiva.P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:- al Sig. Paolo Cangi: sei mesi di inibizione
- alla Società AC Città di Castello SSDARL: €600,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026







